Comunicato 14

In data 04/04/2024 il Comitato Organizzatore dei Campionati Milanesi Universitari da evidenza di quanto stabilito dalla Commissione Giudicante del CSI Milano.

Giudice sportivo tornei e manifestazioni: Bassani Luigi

SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE, A NORMA DEGLI ART. 12 COMMA A) E 16 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA, LE SQUALIFICHE NON DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE SONO ESECUTIVE TRASCORSE 24 ORE DALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE.
TALI SQUALIFICHE SONO EVIDENZIATE NEI COMUNICATI UFFICIALI CON LA DICITURA “GIOCATORI NON ESPULSI”.
PERTANTO I GIOCATORI DOVRANNO SCONTARE QUESTE GIORNATE DI SQUALIFICA A PARTIRE DALLA PRIMA GARA IN PROGRAMMA SUCCESSIVA DI 24 ORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO.

CALCIO A 11

RISULTATI 3° GIORNATA DI RITORNO REGULAR SEASON
LIUC – HUMANITAS 7 – 1
CATTOLICA – BOCCONI 1 – 3
IULM – STATALE 1 – 5

RISULTATI 4° GIORNATA DI RITORNO REGULAR SEASON
BOCCONI – BICOCCA 4 – 2
STATALE – CATTOLICA 4 – 2

Giocatori in 1 AMMONIZIONE
BICOCCA Alessandro Ghisleni
STATALE Tommaso Tincani
CATTOLICA Federico Bernasco
BOCCONI Mario Baroni

Giocatori in 4 AMMONIZIONE
BICOCCA Davide Cellini Alen Stambolliu
BOCCONI Vincenzo Filograno

Giocatori in diffida
BOCCONI Lorenzo Vespasiani
ILUM Pasquale Matozzo – Simone Vicentini – Alessandro Specchia 5° Ammonizione – Alessandro Toscanella
STATALE Alessandro Canazza

Squalifica giocatori NON espulsi dal campo
CATTOLICA Cirillo Gabriele 1 Gara per aver raggiunto la 3° Ammonizione (Gara Cattolica – Bocconi)

Richiesta REVISIONE C.U Nr 12 del 20/03/2024 Università CATTOLICA
In data 25/03/2024 l’Università CATTOLICA presentava regolare richiesta di revisione avverso la
decisione del Giudice Sportivo di squalificare per 7 turni di gara il proprio atleta sig.  Cirillo Gabriele
in quanto “Al momento dell’ammonizione per un fallo commesso verso un giocatore avversario, al
momento di allontanarsi colpiva non violentemente e neanche con la volontà di farlo la mano del
DDG, che era atto a trascrivere l’ammonizione del giocatore sul suo taccuino facendo cadere al
suolo sia il taccuino stesso che i cartellini”, chiedendo la revoca della squalifica o, in subordine, la
diminuzione della stessa.
A sostegno della propria richiesta la reclamante evidenziava il fatto che nel gesto del proprio atleta
non fosse stata riscontrata  né violenza né consapevolezza ma al massimo solo “ingenua
imprudenza”.
L’Università CATTOLICA si appellava anche al mancato rispetto dei principi di proporzionalità e
ragionevolezza, mettendo a  paragone la squalifica del proprio atleta con un altro provvedimento
irrogato dal Giudice Sportivo all’interno dello stesso comunicato.
In primo luogo, occorre considerare che la squalifica ottenuta in conseguenza di un provvedimento
disciplinare assunto dal DDG sul terreno di gioco non possa in nessun caso essere completamente
revocata dal Giudice Sportivo ma debba sempre essere pari o superiore a un turno di gara. 
In secondo luogo, appare evidente che la squalifica presa in esame dalla reclamante per
richiamare i principi di proporzionalità e ragionevolezza sia assolutamente imparagonabile sotto
diversi punti di vista con il caso di specie, infatti in quella occasione non si sarebbe consumato
alcun atto di presunta incuria nei confronti degli ufficiali di gara.
Risentito il ddg sulla dinamica dell’accaduto, confermava la non volontarietà del gesto
P.Q.M.
SI DELIBERA
accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’Università CATTOLICA riducendo la squalifica
dell’atleta Gabriele Cirillo da 7 turni di gara a 4 turni di gara

CALCIO A 5

RISULTATI 5° GIORNATA di RITORNO REGULAR SEASON
CATTOLICA – BICOCCA 1 – 4
BOCCONI – SAN RAFFAELE 10 – 0
IULM – STATALE 3 – 9

RISULTATI 6° GIORNATA di RITORNO REGULAR SEASON
SAN RAFFAELE – STATALE 1 – 7
IULM – BICOCCA V – D

Giocatori in 1 AMMONIZIONE
STATALE Giulia Ballarino

Ammonizioni a carico delle società
IULM Ritardato inizio gara per tardata consegna al ddg dello spogliatoio
SAN RAFFAELE 1^ Ammonizione per mancato invio documentazione gara al C.O. entro i termini di Regolamento

Delibera
Gara IULM – BICOCCA
Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione
dell’Università IULM con comunicazione del 27/03/2024
SI DELIBERA
1) di assegnare la perdita della gara all’Università IULM con il risultato tecnico convenzionale di 0–3;
2) di irrogare un’ammenda di 50 euro all’Università IULM.